Art. 4.
(Delimitazione e segnalazione delle aree).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri in base ai quali i comuni disciplinano l'obbligo dei proprietari o dei gestori di delimitare e di segnalare le aree destinate alla pratica del naturismo.
      2. La delimitazione delle aree deve essere segnalata e deve assicurare un'adeguata identificazione che le distingua da spazi pubblici o privati frequentati da cittadini che non praticano il naturismo.
      3. Gli accessi alle aree devono essere segnalati tramite l'affissione di cartelli o altri analoghi strumenti recanti l'indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica del naturismo.